Chiunque gestisce un’associazione, o comunque un’entità associativa del terzo settore, è posto costantemente dinanzi alla necessità di implementare i servizi a disposizione dei propri soci. Una tra le possibilità è quella di somministrare alimenti e bevande all’interno dei locali dove vengono svolte le attività.
Lo scopo di questo breve articolo è sintetizzare ed esplicare la normativa in materia.
Bisogna necessariamente premettere che per somministrare sono necessarie una serie di azioni. A seguito dell’entrata in vigore del DPR 235/2001, la disciplina applica sostanzialmente un distinguo tra:
1. Associazioni affiliate a Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno per le finalità assistenziali;
2. Associazioni non affiliate ad alcun Ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno per le finalità assistenziali;
In riferimento al primo caso, l’associazione deve presentare al Comune in cui è posta la sede la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che poi verrà trasmessa all’ASL territorialmente competente, allegando: l’indicazione dell’Ente cui si è affiliati, l’atto costitutivo e lo statuto, l’indicazione di dove sono ubicati i locali, la planimetria e le dichiarazioni relative alla conformità igienico-sanitaria e alle norme sulla sicurezza.
In questa ipotesi, a norma dell’art. 148, 5° comma, del TUIR, l’attività di somministrazione non è considerata commerciale, laddove, oltre all’affiliazione di cui si è detto, siano rispettati i seguenti criteri:
- L’attività di somministrazione sia condotta in maniera complementare (non prevalente) nella stessa sede in cui si svolge l’attività istituzionale;
- L’ingresso nell’associazione, e di conseguenza l’erogazione di tale servizio, sia riservato unicamente ai soci.
Infine, volendo analizzare brevemente il secondo caso, si deve sottolineare che al posto della SCIA l’associazione deve chiedere espressamente l’autorizzazione al Comune. Inoltre, come chiarito anche dalla Circolare 124/2008 dell’Agenzia delle Entrate, la somministrazione così configurata è a tutti gli effetti commerciale, fatta eccezione per le associazioni di promozione sociale.