Le Associazioni sono gruppi di persone liberamente costituiti che operano per conseguire uno scopo privo di lucro.
I punti cardine delle Associazioni sono: le persone (associati), lo scopo comune (finalità) e il patrimonio o fondo comune, benché non sempre necessario.
La materia associativa è oggetto della disciplina costituzionale ed in particolare degli artt. 18 e 38 che garantiscono la libertà di associazione dei cittadini e quella di assistenza privata alle persone che versano in condizioni di svantaggio.
Per altro verso, il Codice Civile affronta il tema dell’associazionismo in pochi e brevi articoli nel Libro I “Delle persone e della famiglia”, Titolo II “Delle persone giuridiche”, agli artt. 14 – 42.
In primis, ciò che emerge è una distinzione delle realtà associative in due grandi tipologie: le Associazioni riconosciute e le Associazioni non riconosciute.
Al fine di meglio esplicare la differenza, possiamo dire che tale si basa su due elementi: la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale. Nella specie, si dicono dotati di personalità giuridica quegli enti che rispondono delle proprie obbligazioni tramite il patrimonio dell’ente e non dei singoli associati, cioè quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta. Ciò implica che il soggetto giuridico che ne sia provvisto ha piena capacità giuridica (è un centro di imputazione dei diritti e degli obblighi distinto rispetto agli associati) e autonomia patrimoniale (i creditori possono rivalersi solo sul patrimonio di quest’ultima senza poter intaccare quello del Presidente e degli altri membri del direttivo).
Detto ciò, ad essere dotate della personalità giuridica sono solo le Associazioni riconosciute. Il riconoscimento avviene ad opera della Prefettura – Ufficio territoriale del governo, a seguito di un procedimento complesso e oneroso, che prevede l’atto costitutivo e lo statuto vengano preparati sotto forma di atto pubblico, e quindi con l’intervento del notaio. Sotto il profilo patrimoniale, l’Associazione deve avere un patrimonio minimo che va dai € 15.000 ai € 50.000. Tale patrimonio è posto a garanzia dei creditori dell’associazione e, naturalmente, esce dalla disponibilità personale dei soci fondatori.
La maggioranza delle associazioni, sono invece non riconosciute. In questo caso, si costituiscono registrando l’atto costitutivo dello statuto presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia dell’Entrate. Per eventuali debiti dell’associazione non riconosciuta, risponde prima di tutto il patrimonio dell’associazione e, solo se questo non è sufficiente, rispondono il presidente e i membri del Consiglio Direttivo con il loro patrimonio. Naturalmente questi rispondono solo degli atti a loro riferibili.
Alla luce di quanto affermato, comprendiamo bene come sia differente la disciplina normativa per una categoria piuttosto che per l’altra e rileviamo che, comunque, anche le Associazioni non riconosciute possano mettersi al riparo da eventuali rischi patrimoniali, tenendo sotto controllo la situazione debitoria.