Il Modello EAS (modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi)

Introdotto dall’art. 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Modello EAS è l’atto necessario per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte delle realtà associative. Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.l. n. 185 del 2008, il modello doveva essere presentato entro il 30 ottobre 2009.
Con riferimento agli enti costituitisi successivamente, il modello va presentato tassativamente entro 60 giorni dalla data di costituzione.
L’obbligo di presentazione vige per gli enti di tipo associativo (enti non commerciali appartenenti a determinate categorie fra cui le associazioni sportive dilettantistiche) che beneficiano delle agevolazioni previste dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4 del D.p.r. 633/1972, con l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate alcuni dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
La trasmissione del modello avviene per via telematica, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline, nonché mediante il software di compilazione facilmente trovabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Le A.S.D. e le S.S.D. iscritte nel registro del CONI, che non soddisfano i requisiti previsti ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello, assolvono l’onere presentando il modello con modalità semplificate.

In caso di variazione dei dati, il modello deve essere nuovamente presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.

Volendo analizzare nello specifico l’iter di compilazione del modulo, ed in particolare quella relativa al modello semplificato per Associazioni e Società Sportive iscritte nell’apposito registro CONI, al rigo n. 4 l’ente dovrà rispondere NO (non ha articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni abbiano autonomia tributaria);
al rigo n. 5 dovrà essere barrata la casella NO, poiché non costituisce un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente (Le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria); al rigo n. 6  (dichiarazione che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi) gli enti sportivi rispondono SI, giacché l’affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali e/o a Enti di Promozione Sportiva è condizione necessaria per ottenere l’iscrizione nel registro da parte del CONI; al rigo n. 20 (dichiarazione che l’ente non riceve proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità) la realtà associativa dovrà rispondere NO (in tale rigo occorre indicare se i proventi pubblicitari sono occasionali ovvero abituali, ed occorre altresì indicare l’ammontare dei proventi incassati con riferimento all’ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione del modello); al rigo n. 25 (dichiarazione che l’ente opera prevalentemente in uno 15 settore indicati con il relativo codice nelle istruzioni) occorre indicare un solo settore che, per quanto riguarda gli enti sportivi, sarà rappresentato dal n. 5) sport; al rigo n. 26  (dichiarazione che l’ente svolge una o più delle 26 attività indicate nelle istruzioni alla compilazione del modello) vanno indicate tutte le attività svolte dall’ente associativo, istituzionali, commerciali o non considerate tali. Qualora l’ente non svolga alcune delle attività previste, può non barrare alcuna casella.