La spinosità della disciplina relativa lo sport dilettantistico si riproduce in qualche modo anche per quanto attiene la responsabilità civile e penale degli istruttori e tecnici.
Innanzitutto, è necessario fare una breve premessa, giacché per Istruttori e Tecnici si intendono solo quelli in possesso di idonea certificazione.
Dal punto di vista della responsabilità civile, le norme di riferimento sono quelle relative la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nonché le disposizioni ex artt. 1218 e 1228 c.c. in tema di responsabilità contrattuale. A tale proposito, specifichiamo che la dottrina è orientata a ritenere gli Istruttori e i maestri di sport alla stregua di coloro che insegnano un mestiere, pertanto responsabili ex art. 2048 c.c. del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. E’ il caso di danni cagionati dagli allievi ad altri allievi o a terzi nel corso di un allenamento.
Inoltre, come detto in precedenza, l’Istruttore e la Società sportiva potranno essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c.
L’art. 1218 c.c. recita il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e tale responsabilità, ex art. 1128 c.c., si estende anche ai fatti degli ausiliari. Dunque, gli istruttori sono esenti da responsabilità soltanto ove dimostrino di non aver potuto impedire il fatto.
Sotto il profilo penale, ha un ruolo chiave l’art. 43, IV comma, c.p., secondo cui il delitto è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza, o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Circa l’aspetto dell’inosservanza della legge, emerge la questione della “certificazione” dello stato di salute di colui che esercita attività motoria. Dobbiamo sottolineare che è da distinguere l’agonismo dal dilettantismo, con la conseguenza che, il relativo giudizio di idoneità sportiva (nel caso degli atleti agonisti) dovrebbe essere rilasciato solo da parte di una struttura specializzata in medicina sportiva, mentre, per quanto riguarda invece la semplice pratica in palestra che non abbia uno sbocco nell’agonismo, è ritenuto sufficiente, ai fini dell’esercizio dell’attività motoria in palestra, il semplice certificato di idoneità sportiva rilasciato dal medico di base.
In riferimento alla responsabilità dell’Istruttore, rileva altresì l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e di pronto soccorso, tenendo conto che a seconda della tempestività del soccorso è disposta la possibilità, per l’infortunato, di ottenere o meno la restitutio in integrum.