La legge 289/2002 e in particolare il suo art. 90 giocano, attualmente, un ruolo fondamentale nell’ambito della legislazione del terzo settore.
Volendo analizzare nello specifico la norma rubricata “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, possiamo già notare come ciò di cui parliamo è di particolare interesse per quanti operino nel no profit ed in modo precipuo nello sport.
Innanzitutto, la normativa compie un deciso passo in avanti rispetto alla precedente disciplina dettata dalla legge 398/1991, estendendo le disposizioni tributarie in tema di Associazioni Sportive Dilettantistiche anche a quelle entità associative operanti nello sport, che decidano di costituirsi con la forma giuridica della società di capitali o della cooperativa.
Altro elemento di fondamentale importanza è quello riguardante il limite entro il quale la realtà associativa può ritenersi ancora senza scopo di lucro. Tale è fissato a 250.000 € derivanti da proventi commerciali.
Un deciso passo in avanti è compiuto anche riguardo le risorse umane. Infatti, il par. 3 lett. a) estende lo strumento del c.d. “compenso sportivo”, prima riservato per lo più a tecnici ed istruttori, anche a quei rapporti di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Al contrario la lett. b), al fine di limitare un eventuale abuso della norma, riduce il tetto massimo percepibile entro il quale si beneficia degli sgravi da 10.000 a 7.500 € all’anno.
Infine, la legge affronta approfonditamente il tema della realtà sportiva, prevedendo:
- Le forme giuridiche con le quali costituirsi, cioè: associazioni con o senza personalità giuridica, società di capitali e cooperative;
- L’obbligo di recare la finalità sportiva dilettantistica nella ragione sociale;
- La citazione nello statuto dei seguenti elementi: denominazione, oggetto sociale (con particolare riguardo alle attività sportive e didattiche che si intende svolgere), rappresentanza legale dell’associazione, assenza dello scopo di lucro, democraticità, obbligo di tenuta e approvazione dei rendiconti, modalità di scioglimento e relativa devoluzione del patrimonio per fini sportivi;
Dunque, quella davanti a cui la legge 289/2002 pone è una vera e propria rivoluzione copernicana che ha cambiato profondamente il mondo sportivo e del terzo settore, da un lato allargando lo sport dilettantistico al panorama di organizzazioni che, per forma giuridica, avevano un oggetto unicamente considerato commerciale (società di capitali e cooperative), dall’altro codificando in modo sistematico il sistema al fine di evitarne abusi.