Una delle questioni più annose legate al tema della fiscalità del Terzo Settore è quella legata all’obbligo o meno di rilascio delle ricevute fiscali da parte delle associazioni.
Bisogna preliminarmente dire che, a norma dell’art. 148 comma 3 del TUIR, le associazioni sono sempre tenute a produrre giustificativi per aver ricevuto somme a titolo di pagamento per quote associative o di altri corrispettivi specifici.
Volendo approfondire la questione, le associazioni sono esonerate dall’obbligo di emissione di ricevute (o scontrini) fiscali per le sole attività istituzionali, seppure per le stesse vi è comunque la necessità di rilasciare una “pezza giustificativa semplice” non soggetta ad IVA. Tale dovrà riportare: i dati identificativi dell’Organizzazione, i dati identificativi dell’associato, l’importo della quota sociale (o della prestazione di riferimento) e, con riferimento alle tessere, l’anno sociale di competenza, la data e il luogo del rilascio.
Ogni documento giustificativo deve essere prodotto in duplice copia (una per il socio ed una per l’associazione), così da poter dimostrare chi è in regola col versamento della quota annuale e garantirgli il diritto di: prendere parte alle assemblee elettive, approvare il rendiconto economico annuale e dire la sua sulla governance dell’Associazione.
Circa le ricevute per l’iscrizione ad attività sportive, queste devono contenere tutta una serie di dati utili ai fini della detrazione del costo di iscrizione, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte dei tutori di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. In particolare, tali ricevute debbono essere numerate progressivamente e riportare (oltre agli elementi succitati per le “pezze giustificative semplici”): la causale del pagamento,
l’attività sportiva svolta, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento.
Infine, si segnala che tali documenti contabili, quando emessi da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, per le quote o i contributi associativi, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, all’art. 7 dell’allegato B; mentre gli altri sono soggetti all’obbligo di apposizione di una marca da bollo di 2,00 € se la somma versata è superiore a 77,47 €, come stabilito dal medesimo D.P.R. all’art. 13 dell’allegato A.